Conto energia ed ampliamento impianto fotovoltaico con ecobonus 110%

Salve a tutti,
come molti di voi mi stò interessando all’attivazione dell’ecobonus 110% per l’efficentamento energetico della mia abitazione.
Una società mi ha riferito che avendo installato l’impianto con il 5° conto energia e non avendo usufruito di incentivi fiscali, posso ampliare con l’ecobonus
il fotovoltaico, ovviamente staccato dall’impianto su cui vige il conto energia. Un altro consulente mi ha detto esattamente il contrario, si può ampliare l’impianto fotovoltaico se posteriore al quinto conto energia.
Qualcuno sa di qualche interpello all’agenzia dell’entrate?
Grazie
M.C.

Salve, ho chiesto oggi all’agenzia delle entrate ma mi rimandano al testo della legge…non chiaro.
Si parla sempre di nuovo impianto e mai di soluzioni con impianto esistente incentivato GSE e SSP.
Se qualcuno riesce a districare la matassa, me lo faccia sapere.
Grazie

Salve. Ho anche io lo stesso problema. Ho chiesto al gse dal 6 novembre ma ancora non ricevo risposta. Poco fa ho letto su questo sito una risposta molto chiara che dice che si può fare. Ma da quale fonte hanno acquisito la notizia non si sa per cui ho chiesto chiarimenti. Spero che mi facciano sapere

QUESITO
Il signor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX espone il seguente quesito sulle agevolazioni previste dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
Il contribuente premette di aver installato, nel 2013, nella propria abitazione un impianto fotovoltaico di 3 Kw, sul quale è attivo il 5° conto energia erogato dal GSE.
Lo stesso contribuente vorrebbe migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione mediante un intervento trainante tra quelli previsti dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente) e, come intervento trainato, un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo collegato al
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale XXXXXXXXX
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Interpello : XXX - XXX/2020
POD dove è collegato l’impianto fotovoltaico già esistente.
Tanto premesso, l’interpellante chiede se per l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico con accumulo sia possibile usufruire del superbonus, ai sensi dell’articolo 119 del decreto rilancio.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che l’intervento sia agevolabile in quanto si tratta di un nuovo impianto fotovoltaico.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione regionale ritiene inammissibile la richiesta in esame per i seguenti motivi.
L’articolo 11, comma 1, lett. a), della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 156 del 2015 relativo alla revisione della disciplina degli interpelli, stabilisce che “Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (omissis)”.
Nel caso in questione, l’interpellante chiede se possa usufruire del Superbonus in relazione alle spese di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico con relativo sistema di accumulo, collegato allo stesso punto di prelievo (POD- codice che nei
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contratti di utenza di energia elettrica indica il punto di prelievo dei consumi di energia) a cui è collegato l’impianto fotovoltaico già esistente e per il quale il contribuente beneficia degli incentivi previsti dal quinto conto energia.
Fermo restando che la corretta realizzazione degli interventi e la loro effettiva riconducibilità tra quelli agevolabili presuppone degli accertamenti tecnici e delle indagini di ordine fattuale, che esulano dalle attribuzioni degli uffici in sede di risposta agli interpelli, quest’ufficio evidenzia che, in merito alla detrazione con la maggiore aliquota del 110 per cento, introdotta dal decreto legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, l’Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti con la circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 283847/2020, emanato nella stessa data.
L’interpello è pertanto inammissibile, per mancanza di obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 156 del 2015.
Tuttavia, in mancanza dei presupposti che consentono di ricondurre il quesito all’istituto dell’interpello, in funzione della generale collaborazione tra Amministrazione e contribuente, questo ufficio precisa quanto segue.
L’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, ha introdotto la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dai contribuenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
Tra gli interventi cd. “trainati”, per i quali è previsto il Superbonus, ai sensi dei
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commi 5 e 6 dell’articolo 119, rientrano: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica dell’edificio e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione prevista dallo stesso comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
Il comma 7 dello stesso articolo 119 prevede che “la detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) … dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione … e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25- bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
La circolare n. 24 ribadisce le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione della maggior aliquota di detrazione per le spese relative all’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il superbonus è riconosciuto solo se integrati ai soli impianti fotovoltaici ammessi alla stessa agevolazione.

Domanda, mi pare però che non venga risolta come verrà ripartita l’energia ceduta e misurata dal contatore di scambio.
Se il contatore di scambio misura 10 kWh ceduti in rete, saranno ripartiti a livello annuale in funzione della produzione dei due contatori di produzione? O il concetto di “cessione gratuita dell’energia non autoconsumata” viene esteso a tutta l’energia ceduta, non avendo definito a livello tecnico-normativo un sistema di allocazione?

Buonasera, mi associo alle richieste di altri utenti circa la possibilità di usufruire del superbonus 110 avendo già installato nel 2014 un impianto fotovoltaico da 3 kw con detrazione fiscale del 50% ancora da recuperare. Qualcuno è a conoscenza di circolari, chiarimenti sul caso specifico?
Grazie per la risposta

Salve Sig. Mauro, sono nella stessa sua situazione: mi sa dire (da quello che ha capito) se alla fine si può fare o no? Può essere messo l’impianto sul POD esistente o si deve fare un nuovo contratto? Escludo l’ampliamento dell’esistente in quanto l’installazione delle batterie non è consentito su un contratto in 5 conto energia corretto?
La ringrazio
Saluti
Massimo

ad una domanda specifica come la sua mi hanno risposto che occorre, come scrivono sul sito, sezionare il nuovo impianto con un contatore produzione ( e quello già è fattibile) ed un secondo per SSP!!!
Sono ancora in attesa di risposta per capire se in tal caso sinperdano gli incentivi SSP

Buongiorno a tutti,

tempo fa ho chiesto chiarimenti al GSE per quanto concerne la possibilità di usufruire del Bonus 110% e sotto vi riporto risposta.
A fronte di questo ho contattato E-Distribuzione che mi ha confermato che bisogna fare richiesta di un nuovo contatore di produzione sullo stesso POD dell’utenza.
Ad oggi non sono a conoscenza se Tecna ha recepito la delibera, non mi hanno risposto, e attuato il sistema di lettura dei due contatori che devono essere letti separatamente.

Spero in un aggiornamento tempestivo.

MArco

Risposta GSE:
Gent.le Operatore,

In merito alla tua richiesta ti informiamo che con la Deliberazione ARERA 581/2020 viene specificamente dato mandato a Terna affinché vengano modificati i criteri per l’individuazione delle UP di cui al Capitolo 4 del Codice di rete con l’obiettivo di permettere che ciascuna sezione di un impianto di produzione sia in grado di funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione e possa essere misurata autonomamente, proprio al fine di permettere che anche due sezioni di uno stesso impianto possano accedere a regimi commerciali differenti in quanto indipendenti tra loro e misurabili autonomamente.

Per ulteriori informazioni circa le modalità e tempistiche di attuazione di quanto indicato nella Delibera ARERA 581/2020, ti invitiamo a interloquire direttamente con Terna.

Saluti

Buona sera a tutti. State tranquilli si può fare. E non solo. La corrente prodotta dall’impianto al 110% ceduta al GSE vine ceduta alle condizioni del RITIRO DEDICATO. Il ritiro dedicato prevede il pagamento ( saranno pochi centesimi ma ci saranno) . Per cui bisogna, dopo che l’impianto è in funzione, stipulare una convenzione con il GSE per 5 anni, periodo per il recupero del 110%, e dopo se si vuole continuare bisogna rinnovarla. Ovviamente bisogna mettere un secondo contatore per usi diversi da specificare a quale uso. Comunque non domestico. Basta dire per secondo fotovoltaico o pompa di calore.